Legge 104

Regolamentazione degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

Legge 104
Legge 104

Grazie alla legge 104/92 sono state dettate le regole che rendono tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico; liberi dalle cosiddette barriere architettoniche che impediscono alle persone portatori di handicap; quella libertà di movimento nella totale sicurezza e indipendenza delle quali ne hanno diritto.

Cosa sono le barriere architettoniche

Per barriere architettoniche si intendono tutti quegli elementi costruttivi come scale, scivoli molto ripidi; o anche il semplice gradino del marciapiede che per persone disabili diventano ostacoli insormontabili.

Legge 104/92 testo completo

L’abbattimento di suddette barriere negli immobili già esistenti dove risiedono persone disabili; è possibile grazie alla legge n° 13 del 1989 richiedere contributi per realizzare i lavori che a seconda dell’importo; possono coprire l’intera spesa o parte di essa in percentuali che variano al ribasso in modo proporzionale alla crescita della spesa preventivata.

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Come richiedere il contributo

Richiedere tale contributo bisogna fare domanda in carta da bollo al sindaco del comune dove sorge l’immobile che ospita il disabile; allegando certificato medico che attesta la forma di disabilità del richiedente e un preventivo sommario del tipo di lavori da realizzare con specificato l’importo.

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Il testo completo della legge con la domanda da presentare lo si trova a questo link: Legge 9 gennaio 1989 n 13 ;
In un condominio tutte le parti comuni devono essere in regola con la legge 104 sopratutto nei parcheggi devono esserci piazzole di sosta; adatte ai disabili quindi con le misure di legge che ricordiamo devono essere :

Misure delle piazzole nelle aree di parcheggio

Larghezza : non inferiore a m. 3.20
Lunghezza : nel caso di parcheggio posto lungo il senso di marcia non meno di m. 6

Queste sono le misure minime e no standard come si potrebbe pensare e il tutto viene disciplinato dall’Art. 10 del DPR 24 luglio 1996 n 503 che richiama il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n 236 al punto 8.2.3

Numero di posti da riservare in un parcheggio

Il tutto deve essere corredato da segnaletica verticale e orizzontale.
Nelle aree di parcheggio libero i posti da destinare riservati per disabili sono così disciplinati;
Fino a 50 posti 1 quindi anche se un parcheggio ha 20 posti, 1 va riservato; da 50 a 100 ne spettano 2 posti se ci sono 110 posti ne vanno riservati 3; quindi ogni 50 posti o frazione di essi spetta 1 posto riservato.

Da tener presente che se in un condominio i posti auto sono di pertinenza per ogni appartamento, questa regola non si applica perché quel parcheggio è privato. Tutto questo è disciplinato dal DM 236/1989 al punto 8.2.3

Queste sono solo alcune indicazioni previste dalla legge 104/92 per consultare il testo integrale dell’art 24 quello appunto dedicato alle barriere architettoniche, potete consultarlo al seguente
link: Barriere architettoniche

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