Legge 104/92 art 24

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Legge 104/92
Legge 104/92

In questo articolo riportiamo il testo integrale della legge 104/92 riguardante l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.

Legge 104/92 art 24

  1. Art 1
  2. Art 2
  3. Art 3
  4. Art 4
  5. Art 5
  6. Art 6
  7. Art 7
  8. Art 8
  9. Art 9
  10. Art 10
  11. Art 11

Leggi pure: Legge 104


Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

1) Art 1

  1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono
    suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità; di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
    successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30
    marzo 1971, n. 118; e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del
    presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989; e
    successive modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
    n. 236.

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2) Art 2

Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1°
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni; nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità;
qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non
possano venire concesse; per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità;
e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali;
come definite dall’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3) Art 3

Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma;
e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente;
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai
sensi del comma 2 del presente articolo.

4) Art 4

Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 é
subordinato alla verifica della conformità del progetto; compiuta dall’ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di
abitabilità per le opere di cui al comma 1; deve accertare che le opere siano state realizzate
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.

5) Art 5

Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32;
comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo della dichiarazione del
progettista, l’accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione;
delle barriere architettoniche spetta all’amministrazione competente, che dà atto in sede di
approvazione del progetto.

6) Art 6

La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al
pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. il rilascio del certificato di;
agibilità e di abitabilità é condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell’immobile.

7) Art 7

Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere;
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione
dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o
l’abitabilità ed il collaudatore; ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la
sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8) Art 8

Il comitato per l’edilizia residenziale (cer), di cui all’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20; della citata
legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere;
architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data
di entrata in vigore della presente legge.

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9) Art 9

I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con
integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento;
all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori
acustici per non vedenti; alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.

10) Art 10

Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la cassa depositi e prestiti
concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento; una quota
almeno pari al 2 per cento é destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
recupero; in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

11) Art 11

I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della
citata legge n. 118 del 1971; all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989; e successive
modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. scaduto tale
termine; le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia. Aggiornamento: Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha
disposto che ” le disposizioni di cui al suddetto comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre
1995 “.

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